Autorità Giudiziaria
È un atto attraverso il quale la pubblica amministrazione documenta fatti o attesta diritti. Nei casi previsti dalla legge, è rilasciato anche da privati investiti di pubbliche funzioni (notai, avvocati, medici...). Il certificato fa piena prova di quanto in esso affermato, fino a querela di falso.
È un organo della giurisdizione ordinaria, civile e penale composto da tre giudici. È competente a giudicare in secondo grado di giudizio, detto appunto grado d'appello, sulle sentenze pronunciate in primo grado dal Tribunale. Ha giurisdizione all'interno della propria circoscrizione territoriale, circoscrizione che prende il nome di distretto e che generalmente corrisponde al territorio di una Regione e ha sede nel suo capoluogo
È un organo della giurisdizione ordinaria penale competente a giudicare in primo grado solo per alcuni gravi reati. È composta da un Presidente (magistrato di Corte d'Appello), da un "giudice a latere" (magistrato di Tribunale) e da sei giudici popolari. Nello svolgimento della loro funzione i giudici popolari sono equiparati ai magistrati di Tribunale e partecipano alla formazione della sentenza con parità di voto.
È competente a giudicare in secondo grado di giudizio (appello) sulle sentenze pronunciate in primo grado dalla Corte di Assise.
È il provvedimento del giudice che assolve principalmente ad una funzione ordinatoria, avendo di regola ad oggetto un'attività propedeutica al processo o a specifici atti. Diversamente dall'ordinanza e dalla sentenza, il decreto non richiede normalmente motivazione, tranne nei casi in cui sia richiesta dalla legge.
Atto simile a una denuncia ma di natura diversa, avente la funzione di portare a conoscenza dell'autorità giudiziaria determinati fatti indicati come reati, chiedendo di accertarli e valutarli. Si ricorre all'esposto anche per non assumersi in prima persona la responsabilità o i rischi di una denuncia eventualmente infondata.
Nel processo civile, costituisce la forma che assumono i provvedimenti emanati dal giudice durante il processo allo scopo di regolarne lo svolgimento e per risolvere le questioni processuali insorte tra le parti. E' il tipico provvedimento del giudice istruttore; tuttavia, anche il collegio può a volte utilizzarla.
Nel processo penale l'ordinanza serve a risolvere questioni incidentali del procedimento e non contiene alcuna decisione nel merito.
Le ordinanze vanno sempre motivate a pena di nullità e il giudice può optare per revocarle.
È il provvedimento giurisdizionale contenente una decisione, emanato dal giudice nel processo. Generalmente è l'atto conclusivo o finale del giudizio. La sua forma è stabilita dalla legge, è pronunciata "in nome del popolo italiano" con l'intestazione "Repubblica italiana". Contiene il dispositivo (l'enunciazione della decisione del giudice in forma sintetica) e la motivazione (l'insieme delle ragioni che giustificano la decisione del giudice).